Una recentissima risposta ad interpello della Agenzia delle entrate (n. 197 del luglio 2025), chiarisce, in modo favorevole per il contribuente, un aspetto che risultava molto dubbio.
Chi aliena una prima casa e ne acquista un’altra con le medesime agevolazioni ha diritto ad un credito di imposta, pari alla minor somma fra l’imposta pagata per la prima “prima-casa” e quella che dovrebbe pagare per la seconda “prima-casa”.
La legge di bilancio 2025 ha stabilito (ne abbiamo già parlato in un precedente articolo) che il contribuente può fruire delle agevolazioni ‘prima-casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già titolare di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro due anni dal nuovo acquisto agevolato.
La modifica normativa introdotta ha però dimenticato di aggiornare anche la formulazione dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione, con le agevolazioni in esame, entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente ”prima-casa”.
Ebbene, la Agenzia delle entrate afferma ora che: «considerato che oggetto della recente modifica legislativa in argomento è il medesimo comma 4bis e ù che la ratio dei due interventi normativi è la medesima, volta ad agevolare la sostituzione della ”prima-casa”, si ritiene che anche nell’ipotesi in esame, in cui il riacquisto della nuova ”prima-casa” precede l’alienazione dell’abitazione pre- posseduta, il maggior termine di due anni per la rivendita non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile agevolato pre-posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto».

Notaio Jacopo Balottin
Collegio notarile di Mantova

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