Con decorrenza dall’1 gennaio 2024, la legge (art. 1, comma 92, l. 213/2023) ha stabilito una diversa tassazione per: a) gli atti “traslativi” a titolo oneroso di reali su beni immobili (cui si applica la disciplina dell’art. 67, comma 1, lettera b, del d.P.R. 917/1986); b) gli atti “costitutivi” del diritto di usufrutto o altri diritti reali di godimento su beni immobili (cui si applica la disciplina dell’art. 67, comma 1, lettera h, del d.P.R. 917/1986). L’agenzia delle entrate (risposta n. 133 del 2025) ha ben presto interpretato la novella nel senso che la (più gravosa) tassazione degli atti “costitutivi” si applicasse anche all’atto con cui un soggetto aliena la piena proprietà intestando ad un soggetto la nuda proprietà e ad un altro l’usufrutto vitalizio. La cosa ha fin da subito destato preoccupazione fra tutti gli operatori del diritto e causato di fatto, da un momento all’altro, l’impraticabilità di questo tipo di cessioni per altro molto frequenti. Il legislatore è ora – per fortuna velocemente – intervenuto a risolvere la questione, con una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 1 bis, d.l. 84/2025), giusta la quale: il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h, del d.P.R. 917/1986) solo quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile (per es., il diritto di nuda proprietà), e non quando il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
Notaio Jacopo Balottin
Collegio notarile di Mantova
